Protezione Sussidiaria
Gli Immigrati possono accedere anche ad altra forma di protezione internazionale, la c.d. Protezione sussidiaria in presenza di:
- danno grave ai danni della persona.
- a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Il Riconoscimento della Protezione Sussidiaria consente:
- il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 5 anni;
- il rilascio del titolo di viaggio per potersi recare all’estero,
- di ricongiungere la propria famiglia
- accesso all’occupazione;
- accesso all’istruzione;
- assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.